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Lunedì, 17 Settembre 2018 08:38

È; necessario il TSO?

La Legge 180, come è emerso nell’assemblea organizzata da Mi riguarda-Rete180 a La Cervetta, reca il titolo “accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori”. La legge stabilisce che di norma gli accertamenti ed i trattamenti siano volontari e che “non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere”. Senza darsi cura di ricercare il consenso e la partecipazione della persona proposta per il TSO. Purtroppo non sono infrequenti esiti mortali. La terza conversazione sulla salute mentale ha affrontato la domanda: “il TSO è davvero una eccezione?” Hanno partecipato Mila Ferri nella sua qualità di Responsabile area salute mentale e dipendenze patologiche Regione Emilia Romagna che sta coordinando un progetto teso a favorire l'integrazione e la cooperazione tra operatori sanitari e della sicurezza con l'obiettivo di garantire i diritti e la sicurezza delle persone sottoposte a TSO e Giulio De Nicola Responsabile dell'area psichiatrica Alto Mantovano della ASST di Mantova. Mila Ferri ha sottolineato come la 180 non vada toccata mai. Ha realizzato il confronto tra i dati italiani e quelli particolari della sua regione con interessanti risultati statistici che penalizzano i risultati a causa dei TSO con ricovero e chiamati “in stato di necessità”. Tuttavia è una realtà in calo. Sono critici l’età giovane o tarda e la provenienza straniera che fa raddoppiare i TSO. Il rischio di contenzione non è superato del tutto nelle residenze dalla più intensiva alla più estensiva. Esiste una normativa “direttiva regionale non univoca che aiuta a determinare linee guida sulla salute mentale ed in particolare sui TSO. Si dice come un ragazzo torinese sia morto a causa del TSO ed un uomo a Mantova deceduto per lo stesso motivo. Il terreno neutro non favorisce, aiuta invece la formazione congiunta. È stato creato un convegno in una prima fase di bilancio su vari temi trattati come la contenzione e una seconda fase propensa ai dati informatici raccolti per la fruizione di protocolli. Tema del vigile urbano, l’infermiere, il medico uniti in una équipe efficace, senza format generale (il 15 sett. incontro per indice guida dei protocolli). L’obiettivo sarebbe ridurre i TSO iniziando dalla sicurezza e operando in maniera pragmatica. Sono un indicatore di malfunzionamento dei territori, importanti come la città e montagna per calibrare gli interventi. Persone di Codigoro passavano il ponte sul Po per evitare la direttiva. A Mantova la direttiva era usata anche in modo improprio. Cattiva pratica di camuffare il dato mentre sono la diffusione dell’informazione, condivisione di dettagli che permettono un controllo. Può essere eccessivo? E qui parla Luigi Benevelli che sottolinea come la giunta Moratti a Milano abbia lasciato trapelare dati sensibili contrariamente alla privacy di pazienti considerati alquanto burrascosi. De Nicola unisce l’SPDC in parte nell’ospedale in parte nella pubblica via, pensato per cambiare. Il quadro a Castiglione coinvolge le varie forze di cui abbiamo parlato. Si spera poi in un medico di base, che solo temporaneamente può essere sostituito dal 118 anche con la presenza di educatori di strada. Obiettivo di questi due anni è la riduzione dei TSO. La formazione è troppo biologista. Il medico pensa che deve preoccuparsi e ordina il TSO. Ma Franco Basaglia proponeva un disegno democratico della psichiatria che deve essere comunitaria e aggiungeva che non è bene mettersi nelle mani degli altri. Risulta determinante oggi la chiusura degli OPG. A Geel nel Medioevo le famiglie ospitavano i sofferenti da qui nasce un mito moderno della psichiatria. La problematica è che la Costituzione italiana prevede il rispetto dei diritti umani, ma lascia un buco formativo nella legge. Sembra che la legge sia incompleta. Giovanni Rossi propone di inserire il contratto terapeutico tra medico e paziente: una frasettina del centro psichiatrico dell’Emilia fa pensare alla coercizione che si estrinseca nel transfert e controtransfert e da sciogliere in modo condivisibile per le forze in atto con la tutela del paziente o concordata come un testamento psicologico. L’art.2 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. L’art.32 invece “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. “La valenza giuridica di tale principio si concretizza nel rigetto dei trattamenti ospedalieri obbligatori, argomento che ha saputo coinvolgere l’intero paese sul finire degli anni ‘70” (www.informazionefiscale.it/Diritto-alla-salute-spiegazione-articolo-32 Costituzione). Notiamo ad abundantiam che la Convenzione sui diritti umani e sulla biomedica (Oviedo, 1997) all’art.5 prevede “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato” e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 2000) all’art.3 stabilisce nell’ambito della medicina e della biologia come debba essere in particolare rispettato “il consenso libero informato della persona interessata”.
Barbara Baroni

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